CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE

L’assegno divorzile è stato introdotto con la legge 898 del 1970; l’articolo 5, così come modificato dalla l. 74 del 1987, di fatti, prevede che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.


Pertanto, per la determinazione e quantificazione dell’assegno divorzile si tiene conto delle condizioni, economiche e patrimoniali, degli ex coniugi, dell’ammontare complessivo dei redditi, delle disponibilità patrimoniali degli ex coniugi, dell'apporto di ciascuno al patrimonio familiare in costanza di matrimonio e della durata dello stesso, nonché delle motivazioni della sentenza.

Un parametro tenuto particolarmente in considerazione per la determinazione dell’assegno divorzile, è il tenore di vita precedente dei coniugi, il quale deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi.

 



 

 

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